CNAPPC | Chiarimenti Esami di Stato per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior e Pianificatori iunior – Ordinanza MUR 635/2024


31 maggio 2024
Comunicazioni

Con Circolare n 75 – Esami di Stato – Ordinanza MUR – Chiarimenti il Consiglio Nazionale APPC comunica che su richiesta dello stesso CNAPPC, il MUR ha indicato quali prove vadano sostenute in tutte le sedi di Esami di Stato.

Il Consiglio Nazionale si era fatto promotore – in considerazione della fase transitoria determinata dell’attivazione del Tavolo di Lavoro previsto dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163, finalizzato a rendere abilitanti le lauree di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore – della richiesta di svolgere in presenza le prove di esame e di tornare alle modalità previste dal DPR 328/2001, fino a quando la laurea non sarà resa abilitante e l’Esame di Stato non sarà, appunto, sostituito dal Tirocinio Pratico Valutativo e da una successiva verifica.

A seguito di tale richiesta è stata emanata l’Ordinanza del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 635 del 29.04.2024, che prevede il ripristino degli esami in presenza. Tale Atto, tuttavia, ha generato presso gli Ordini territoriali e alcune sedi universitarie interpretazioni non uniformi, che avrebbero potuto generare incertezze e difficoltà applicative; criticità prontamente segnalate dal questo Consiglio al MUR, che ha predisposto una circolare con le indicazioni, a chiarimento, su quali prove sostenere negli Esami di Stato nell’anno 2024, qui rimessa in allegato unitamente alla predetta Ordinanza.

Nota per Atenei_esami di Stato 2024_indicazioni

In base a questa circolare, gli esami di abilitazione per l’anno 2024 si svolgeranno sostenendo una prova pratica e una prova orale. La stessa circolare reca però un passaggio che ha destato perplessità, prevedendo, in conclusione, la seguente indicazione: “Altresì, in merito all’eventuale esenzione dalla/e prova/e per la professione che la prevede, non si ritiene da applicare l’esonero”.

Considerato che, nel caso della nostra professione, l’art. 17, comma 5 del DPR 328/2001 prevede espressamente la possibilità di avere l’esonero dalla prova pratica “nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini e Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno”, il passaggio della circolare sopra riportato sembrava in effetti potersi riferire anche al nostro esame di abilitazione, con evidente pregiudizio dei candidati che, grazie alla partecipazione documentata alle attività di tirocinio, hanno diritto, secondo la norma citata, all’esenzione dalla prova pratica. Abbiamo pertanto segnalato per le vie brevi ai competenti dirigenti MUR la problematica qui evidenziata, venendo rassicurati circa la piena efficacia della disciplina di cui all’art. 17, comma 5 del DPR 328/2001, con salvezza, dunque, delle legittime aspettative medio tempore al riguardo maturate.

Il Consiglio Nazionale continuerà a monitorare la situazione e a vigilare affinché gli Esami di Stato si svolgano in tutto il territorio con modalità uniformi, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra i candidati, e continuerà a tenere, per le predette finalità, i necessari rapporti con il Ministero competente (MUR).