CNAPPC | Compatibilità della legge n. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, circa gli affidamenti di incarico nella Pubblica Amministrazione disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2023


10 maggio 2024
Comunicazioni

Si trasmette la circolare del Consiglio Nazionale APPC Circolare n. 63 – Equo compenso

Da tempo si assiste ad un ampio dibattito sulla disciplina dell’equo compenso (L. n. 49/2023) e sulla sua compatibilità con il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).
Il dibattito è stato alimentato con diverse prese di posizione da parte di Amministrazioni, Enti, Associazioni di categoria, Esperti del settore, Categorie Professionali che in vario modo hanno sostenuto ovvero negato la compatibilità della norma “dell’Equo compenso” in ambito di Lavori Pubblici.

Tra i più autorevoli organismi che hanno rappresentato la necessità di un chiarimento vi è l’ANAC la quale, con diversi provvedimenti riassunti in allegato, ha posto quesiti nonché interpretazioni di sua competenza.

Nota ANAC cabina di regia 19-04-2024

A circa un’anno dalla prima nota dell’ANAC alla Cabina di Regia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i timori di potenziali conteziosi si sono concretizzati e, prima ancora della su citata nota del 19 aprile u.s., il Giudice Amministrativo si era già espresso, con la sentenza del 3 aprile 2024, n. 632, ritenendo le due discipline senz’altro compatibili, il Tar Veneto afferma che la disciplina di gara deve ritenersi essere stata eterointegrata dalla L. n. 49/2023.

Tar-Veneto Sezione III 03-04-2024

Successivamente alla nota del 19 aprile u.s. dell’ANAC vi è stata un’ulteriore espressione del Tar Lazio, con sentenza del 30.04.2024, n. 8580, il TAR Lazio, Sez. V-ter, è tornato ad esprimersi – in continuità con il TAR Veneto – sull’applicabilità della L. n. 49/2023 nell’ambito dei contratti pubblici.

Tar-Lazio Sezione Quinta Ter 30-04-2024

In definitiva, con la tesi espressa dal TAR Lazio e dal TAR Veneto, si chiariscono i profili sollevati dell’ANAC con la nota del 19 aprile u.s., ossia, l’applicazione del principio dell’equo compenso sarebbe inderogabile anche nei contratti pubblici.

L’attuale unanime posizione del Giudice Amministrativo ci conforta nella posizione espressa dal CNAPPC sin dall’entrata in vigore delle due disposizioni normative. Infatti, pur comprendendo i dubbi interpretativi iniziali, gli approfondimenti successivamente da noi svolti evidenziavano nell’ambito dei contratti pubblici l’applicazione del principio dell’equo
espresso nella Legge n. 49/2023 senza se e senza ma.

In attesa di chiarimenti, se ritenuti necessari, della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MEF e del MIT si ritiene fondamentale che le Stazioni Appaltanti diano seguito all’orientamento del G.A. al fine di scongiurare, nell’interesse pubblico, prassi illegittime e, quindi, ulteriori contenziosi.

L’applicazione dell’equo compenso è a garanzia di una prestazione professionale di qualità e, infatti, non bisogna mai dimenticare che la ratio della legge 49/2023 è quella di garantire un “compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.