Si trasmette, per conto della Rete Toscana Professioni, quanto pervenuto dal Settore Sismica di Regione Toscana.
Comunicazione EELL art. 42 Codice Appalti
Si fa presente quanto previsto dall’art. 42 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici):
“La verifica […], se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AINOP)”.
Tale disposizione, di fatto, estende a tutti i lavori che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 36/2023 il regime amministrativo speciale finora previsto, per i soli lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, dall’art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004.
Le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
A decorrere da tale data: